Dal sole 24 ore del 27 Agosto 2017:

Dalle società multiprofessionali degli avvocati a quelle delle farmacie, dal maggior numero di notai alla disciplina delle società di ingegneria. Ma anche possibilità di recedere da un contratto di Tlc nello stesso modo in cui lo si è stipulato e a costi calmierati. Sono queste alcune delle novità operative da martedì 29 agosto a seguito dell’entrata in vigore della legge 124/2017 (concorrenza). Una legge di un unico articolo ripartito in 192 commi (non titolati) e che prevede l’operatività immediata di alcune delle norme ma ne demanda moltissime a 90 giorni, spingendosi in alcuni casi oltre l’anno, ma fissando al 10 settembre la fine del monopolio di Poste italiane sull’invio di multe e notifiche di atti giudiziari.

Tra le novità più attese, che entrano sì in vigore ma abbisognano dei regolamenti della vigilanza di settore, vi sono quelle relative alle assicurazioni (favorito l’utilizzo della scatola nera) e alla previdenza complementare (accordi e contratti fissano la percentuale minima di Tfr da destinare alla previdenza complementare; in assenza di tale indicazione il conferimento è totale)

Venendo alle novità da subito in vigore (a parte l’obbligo del preventivo, si veda l’articolo a fianco) per gli avvocati si aprono le porte delle società professionali (anche spa) con soci avvocati ma anche di altre professioni per una quota di almeno i due terzi della compagine. Non mancano le novità anche per i notai: il numero di professionisti in attività sale da uno ogni 7mila a uno ogni 5mila abitanti, anche se l’aumento può apparire anacronistico visto il quasi dimezzamento dei redditi di questa professione negli ultimi sette anni. I notai sono obbligati ad aprire un conto corrente su cui depositare le somme che i clienti versano a titolo di imposta o, a richiesta di una delle parti, il prezzo pattuito per il tasferimento di diritti reali su beni. Per quel che riguarda i farmacisti, il comma 157, consente l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo a una stessa società.

Novità anche per banche, assicurazioni e società di carte di credito che devono far accedere all’assistenza clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Mentre gli intermediari finanziari che condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte, la polizza che il cliente reperirà sul mercato ma con contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dall’intermediario finanziario.

Per quel che riguarda, invece, il settore turistico sarà nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale prezzi migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi tipo Trivago o Booking.com.

Infine, le spese relative al recesso (proporzionate al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta) o al trasferimento dell’utenza telefonica ad altro operatore devono essere commisurate al valore del contratto (durata massima di 24 mesi) e ai costi reali sopportati dall’azienda e vanno rese note al consumatore prima della sottoscrizione del contratto. Le modalità di recesso devono essere semplici (in ogni caso anche online) e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione.